Cassation court dismisses appeal against conviction for multiple thefts, ruling facts lack criminal homogeneity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply Article 81 of the Penal Code to multiple theft convictions. The appellant argued that the crimes committed in Verona and Milan were homogeneous and temporally close, but the lower court found the criminal designs distinct due to different locations and accomplices. The court upheld the dismissal because the lower court's reasoning adequately addressed the lack of a single continuous criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The court holds that for multiple convictions to be treated as a single criminal design under Article 81, the acts must demonstrate a continuous and homogeneous criminal intent, which is absent when distinct locations and different accomplices break the continuity of the plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKAJ ARMAND ( CUI 05GCEDK ) nato il 05/08/1993 avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Armand Markaj di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Verona il 5/4/2017, irrevocabile il 4/5/2017, reati di cui agli artt. tentato furto in abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Verona il 7 febbraio 2017;
Tribunale di Milano del 22/12/2017, irrevocabile l'11/3/2018, tentato furto in abitazione in concorso commesso a Milano il 27 luglio 2017; Rilevato che con il ricorso si denunci la violazione dì legge e il vizio dì motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto l'omogeneità dei reati, la sostanziale sovrapponibilità delle condotte e la distanza temporale limitata in pochi mesi; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo, a fronte del diverso luogo di commissione dei reati, il diverso concorrente nella commissione dei fatti e, anche, la circostanza che a seguito del primo reato il ricorrente era stato arrestato e condannato (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, i giudice ha coerentemente ritenuto desumere che l'abituale reiterazione di condotte criminose (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
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