Italian Supreme Court dismisses appeal claiming flawed reasoning on weapon classification and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a second-instance conviction inadmissible due to manifestly unfounded grievances. The appellant argued that the hammer used was not a burglary tool and that generic mitigating circumstances were ignored, but the court found the lower courts' reasoning on the weapon's dimensions and the defendant's lack of repentance to be logical and coherent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court holds that appeals alleging flaws in the reasoning regarding the qualification of tools or the exercise of sentencing discretion are inadmissible if the lower court's conclusions are logical, coherent, and not subject to review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO DOMENICO nato a TARANTO il 23/12/1972 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ‘‘..‘Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti di Domenico Turco in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento al fatto che il martello sarebbe di piccole dimensioni e sarebbe qualificabile come arnese atto allo scasso e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità del fatto e alle circostanze di tempo e luogo di rinvenimento del martello nonché alle dimensioni, ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclusione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai precedenti penali e all'assenza di segni di resipiscenza, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M