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Ordinanza — n. 11882/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion sentence due to improper grounds and lack of specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law for sentences under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations of the Immigration Act regarding residence permits, but the court noted that complaints about the lack of a passport are not valid grounds for cassation in this context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying alternative sanctions to foreigners without valid travel documents are inadmissible if based on complaints regarding the lack of a passport or residence permit, as these do not constitute legal errors or violations of will.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility foreigner expulsion sentence lack of travel document alternative criminal sanction immigration law violation espulsione di familiari espulsione nonostante gravi patologie asilo di cittadino eritreo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTAJ EVEREST nato il 27/09/1995 avverso la sentenza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 13, comma 1, tui
19, comma 2, tui non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, tui e non essendo questi stati indicati nel provvedimento impugnato;
Art. 19, comma 2, tui
Art. 616, c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTAJ EVEREST nato il 27/09/1995 avverso la sentenza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18887 del 27/02/2024, Malik
2024, Ltaief Maher.» (Sez. 3, n. 18887 del 27/02/2024, Malik, Rv.
Sez. U., n. 5352 del 2023, Ltaief Maher
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTAJ EVEREST nato il 27/09/1995 avverso la sentenza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Everest Myrtaj la pena di anni uno di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 e 13 bis, tui e disposto l'espulsione dello stesso; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 19, comma 2, tui non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, tui e non essendo questi stati indicati nel provvedimento impugnato;

Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Rilevato che la disposizione relativa all'espulsione è, al più illegittima ma non illegale per cui si deve ribadire il principio di recente stabilito per cui «è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez.

U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, Ltaief Maher.» (Sez. 3, n. 18887 del 27/02/2024, Malik, Rv. 286307 - 01); Rilevato, inoltre, che il ricorso risulta aspecifico in quanto lo stato di convivenza è solo asserito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M