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Ordinanza — n. 11881/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation suspension due to manifestly unfounded claim of evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had revoked a home execution measure for Bultrini due to a serious incident on August 31, 2025, which was not an isolated event. The court rejected the argument that the trial court misinterpreted medical records, ruling that the lower court's assessment of the prisoner's management difficulty was logical and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the Court of Supervision regarding the interpretation of evidence and the prognosis of the convicted person's management in an extramural environment.

Parole chiave

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probation suspension Court of Supervision evidence interpretation inadmissible appeal management difficulty revoca della sospensione condizionale sospensione del diritto di visita revoca dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULTRINI GESUELE nato a TAURIANOVA il 15/09/1983 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza e, per l'effetto, ha revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio concessa a Gesuele Bultrini; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta in cancelleria si deduce il vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto al referto del pronto soccorso;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse in ordine al fatto occorso la sera del 31 agosto 2025 e pure evidenziando che questo non era un episodio isolato, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica quanto alla prognosi in termini di difficoltà di gestione del condannato in ambiente extrmurario, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto , pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consi ensore 111 Presidente Marco onaco Gisei Santalucia