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Ordinanza — n. 11879/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding telescopic gun and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11879/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Federico Mannato inadmissible, rejecting claims of insufficient reasoning regarding a telescopic gun and the denial of general mitigating circumstances. The Court of Appeal had acquitted Mannato on the telescopic gun charge while upholding the conviction for the other offense, relying on the manner of discovery and vague explanations provided at the time. The Supreme Court ruled that the appellate court's logic was coherent and that the discretionary power to determine penalties based on prior cases precluded further review of these specific points.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged lack of reasoning or failure to recognize general mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's decision is logically coherent and the exercise of judicial discretion is properly justified.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning general mitigating circumstances judicial discretion telescopic gun Corte di Cassazione procedural inadmissibility confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.p.r. 309/1990
Art. 4 I. 110 del 1975
309/1990 e ha confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975;
Art. 62 bis cod. pen.
276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 73 d.p.r. 309/1990
art. 62 bis cod. pen
276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNATO FEDERICO nato a ROMA il 11/09/1982 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia ha assolto Federico Mannato dall'imputazione di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 e ha confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975;

Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento al manganello telescopico e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità di rinvenimento del manganello e alla vaga e generica spiegazione fornita nell'immediatezza, ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclugione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi a tal fine valorizzabili, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M