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Ordinanza — n. 11874/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming continuous offense due to time gap between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request to apply the continuous offense provision. The appellant argued that two crimes committed by the same person should be treated as a single continuous act despite a significant time gap and prior detention. The court held that the identity of the criminal plan must be evident from the start, and the temporal separation and intervening detention are sufficient to exclude continuity.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 73 d.p.r. 309/1990: The temporal gap between offenses and the intervening period of detention are sufficient to exclude the existence of a continuous offense, requiring the criminal plan's identity to be traceable from the commission of the first crime.

Parole chiave

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continuous offense temporal gap criminal plan identity detention period inadmissible appeal Art. 81 code separate crimes guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
Art. 73 d.p.r. 309 del 1990
5608/2024 del Tribunale di Roma, entrambe in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990;
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 73 d.p.r. 309 del 1990
5608/2024 del Tribunale di Roma, entrambe in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUGLI RICCARDO nato a ROMA il 22/09/1986 avverso l'ordinanza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che il Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Riccardo Trugli di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. i fatti di oggetto delle sentenze n. 8827/2020 del Tribunale di Roma e n. 5608/2024 del Tribunale di Roma, entrambe in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che l'omogeneità delle due condotte e la sostanziale identità delle modalità di commissione dei reati; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di tempo e, il secondo, dopo il periodo di detenzione subito per il primo fatto e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. P.Q.M