Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11873/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of motivation under Art. 192 CPP regarding video evidence and clothing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime in Article 423 of the Penal Code. The appellant argued a lack of motivation under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, claiming the appellate court failed to properly address the evidence. The court rejected this, stating the territorial court's reasoning was logically coherent and sufficiently integrated with the first-instance judgment to establish the defendant's liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 423 c.p.; The appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible when the lower court's motivation is coherent, complete, and provides a logical basis for the conviction based on the evidence presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation Article 192 CPP video surveillance evidence criminal appeal inadmissible appeal conviction confirmation logical coherence incendio colposo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
Art. 423 c.p.
art. 423 cod. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANTONIO MARIO NICOLO' nato a MARSALA il 14/04/1980 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Marsala 24/10/2023 nei confronti di Mario Nicolò Marcantonio in relazione al reato di cui all'art. 423 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità;

Rilevato che la doglianza, peraltro esposta in temini generici, è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello e, nello specifico, con il riferimento alle immagini delle videoriprese in due occasioni e nella stessa notte e agli abiti rinvenuti a casa dell'imputato, ha evidenziato gli elementi sui quali si fonda, in termini logici e coerenti, la conclusione circa la responsabilità dell'imputato;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M