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Ordinanza — n. 11871/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism exclusion claims and improper procedural censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Cafasso's appeal against the second-instance conviction for theft inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to exclude recidivism, but the court found the arguments regarding prior offenses and criminal progression to be manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected as improper, and Cafasso was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 31 I. 646 del 1982; Art. 600 c.p.p.: The Court rejects appeals based on the alleged failure to exclude recidivism when the lower court's reasoning regarding prior offenses and criminal progression is logical, coherent, and not subject to review.

Parole chiave

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recidivism exclusion manifestly unfounded inadmissible appeal criminal progression discretionary sentencing theft conviction court costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 31 I. 646 del 1982
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFASSO GIOVANNI nato a CASAVATORE il 25/03/1968 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 29/9/2023 nei confronti di Giovanni Cafasso in relazione al reato di cui all'art. 31 I. 646 del 1982; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva;

Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla gravità dei precedenti, l'ultimo dei quali risalente a quattro anni prima e alla maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato nella progressione criminosa posta in essere (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), ha dato adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M