Cassation annuls second instance conviction for extinction of crime by prescription before appeal deposit deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second instance conviction without remittal because the crime was extinguished by prescription. The defendant argued that the statute of limitations was suspended during the trial, but the court found the limitation period had already expired before the appeal deposit deadline. Consequently, the conviction was void as the legal basis for punishment no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 I n. 103 del 2017; Art. 159 cod. pen.: The statute of limitations for crimes committed after August 1, 2017, is suspended for up to 18 months between the start of the limitation period and the final judgment; however, if the limitation expires before the suspension can take effect, the crime is extinguished and the conviction must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA VINCENZO nato a POZZUOLI il 06/07/1998 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;I Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 17 giugno 2025 ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Napoli il 22 dicembre 2023 nei confronti di Vincenzo Ciavarella in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore nominato ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. L'art. 1 I. n. 103 del 2017 stabilisce che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 1° agosto 2017 è sospeso, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data in cui decorre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, però, «la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02) 2.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nella sentenza di appello, il termine di prescrizione è decorso tra la pronuncia della sentenza pronunciata dal Tribunale e prima del decorso del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della stessa per cui, non si essendosi determinata la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, il reato è estinto.
A fronte della data di commissione del reato, e pure tendo conto della sospensione disposta dal Tribunale dal 21 aprile al 22 dicembre 2023, data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione è maturato il successivo 31 dicembre 2023.è In data cioè anteriore a quella prevista dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza e, quindi, prima che potesse operare la sospensione di cui all'art. 1 I. n. 103 del 2017. Le considerazioni esposte, esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio P.Q.M