Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and sentencing discretion errors as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Ranieri inadmissible due to manifestly unfounded grievances regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellant argued for a different reading of the law and recognition of generic mitigating factors, while the lower court affirmed the conviction under Article 76 of Legislative Decree 159/2011. The supreme court rejected these claims, citing established precedent that the appellate judge's exercise of discretionary power in sentencing is not subject to review when the reasoning is logical and coherent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged violations of law or defects in reasoning concerning the recognition of generic mitigating circumstances or the determination of the penalty are inadmissible if the appellate judgment is logically coherent and consistent with established case law regarding judicial discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/04/1967 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 12/03/2024 nei confronti di Giuseppe Ranieri in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.l.gs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai plurimi e gravi precedenti penali e all'armante personalità dell'imputato (cfr. pag. 4), ha dato adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e la conclusione così resa appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M