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Ordinanza — n. 11868/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11868/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11868/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAVOLO ROSARIA nato a NAPOLI il 08/04/1976 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Napoli nei confronti di Rosaria Maravolo in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nella detenzione della pistola, ciò anche considerato che la stessa è stata assolta dall'originaria imputazione per il reato di ricettazione;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 11868/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità di conservazione e di rinvenimento (la ricorrente aveva la piena disponibilità dell'arma, sapeva dove era occultata e ha ammesso che il convivente l'aveva informata e le aveva detto cosa farne), ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclusione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez.

Parole chiave

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partecipazione al reato porto abusivo di armi arma personale favoreggiamento comunicazione degli elementi a carico prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAVOLO ROSARIA nato a NAPOLI il 08/04/1976 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Napoli nei confronti di Rosaria Maravolo in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nella detenzione della pistola, ciò anche considerato che la stessa è stata assolta dall'originaria imputazione per il reato di ricettazione;

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità di conservazione e di rinvenimento (la ricorrente aveva la piena disponibilità dell'arma, sapeva dove era occultata e ha ammesso che il convivente l'aveva informata e le aveva detto cosa farne), ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclusione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MGiu antalucia D tht C 3 R2026 Godiz.V o h reti,e Swilts