Ordinanza — n. 11866/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO AURELIO nato a GELA il 23/01/1956 avverso l'ordinanza del 09/01/2025 della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Aurelio Cavallo di rideterminare la pena in relazione ad alcune sentenze di condanna; Rilevato che il provvedimento è stato impugnato con atto redatto e sottoscritto dal condannato che la Corte di Assise di appello di Caltanissetta ha trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11866/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l'indicazione di alcun motivo a sostegno, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO AURELIO nato a GELA il 23/01/1956 avverso l'ordinanza del 09/01/2025 della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Aurelio Cavallo di rideterminare la pena in relazione ad alcune sentenze di condanna; Rilevato che il provvedimento è stato impugnato con atto redatto e sottoscritto dal condannato che la Corte di Assise di appello di Caltanissetta ha trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l'indicazione di alcun motivo a sostegno, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M3 imIAR 2026 Il Furrz r L14 1