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Ordinanza — n. 11865/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian parole di sorveglianza appeal dismissed for manifestly unfounded complaints regarding social service placement denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the parole tribunal's denial of a social service placement inadmissible. The appellant argued that the tribunal relied solely on criminal history while ignoring positive elements in the file. The court rejected this, stating the tribunal properly considered the entire biography, crime severity, and Uepe relations to assess danger.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The parole tribunal's decision denying social service placement is not subject to review if the court finds the reasoning based on the complete file and manifestly unfounded.

Parole chiave

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parole supervision appeal social service placement manifestly unfounded complaint danger assessment Italian parole law pericolo di reiterazione ricusazione del pubblico ministero allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020i dep. 2021, F.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICARELLI RICHELMO nato a COSENZA il 05/02/1976 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Richelmo Picarelli; Rilevato che con il ricorso in due distinti ma complementari motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la valutazione del Tribunale si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali e non terrebbe nel dovuto conto gli elementi positivi pure contenuti in atti;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla biografia complessiva del condannato e alla gravità dei reati commessi, tra cui l'imputazione per il delitto associativo, nonché alle relazioni dell'Uepe, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del giudizio in termini di pericolosità e, conseguentemente, del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020i dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M3b pg 2,02.6