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Ordinanza — n. 11863/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of new evidence regarding health and open spaces.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of Antonino Correnti's request for community service and home detention. Correnti argued the trial court failed to properly consider his health status and need for open spaces, but the court found the original decision sufficiently reasoned. The appeal was rejected because the doglianza was manifestly unfounded and sought an alternative reading not permitted in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded and seeks a reading of the facts not permitted by law.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal home detention denial community service request trial court reasoning inadmissible doglianza trattamento residenziale delle dipendenze ricovero a scopo di assistenza aiuto a domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRENTI ANTONINO nato a CATANIA il 19/07/1989 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta da Antonino Correnti e,per gli effetti, ha confermato l'ordinanza emessa ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina che ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare;

Rilevato che con si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la valutazione del Tribunale avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato di salute e gli elementi indicati quanto alla necessità del ricorrente di frequentare spazi aperti; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al recente reato commesso e al fatto che il ricorrente non ha preso le dovute distanze dagli agiti devianti, pure tenendo conto dello stato di salute, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M