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Ordinanza — n. 11858/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding firearm possession justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11858/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Gaetano Piccione's appeal against a conviction for carrying a gas pistol and iron tube without justification. Piccione argued the lower court failed to properly address the lack of legitimate reason for possession and the nature of the weapons. The court rejected this claim, stating the territorial court adequately explained its findings based on time, place, and the defendant's failure to provide immediate justification.

Regesto Legislator

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Art. 635, 612 cod. pen.; Art. 4 I. 110/1975; Art. 131 bis cod. pen.: The appellate court's reasoning regarding the absence of legitimate justification for carrying weapons is admissible if it coherently addresses the specific circumstances and established principles, rendering the appeal inadmissible for alleged lack of motivation.

Parole chiave

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lack of legitimate reason carrying weapons gas pistol iron tube inadmissible appeal lack of motivation criminal conviction violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 635, commi primo e secondo, cod. pen.
Art. 612, comma secondo, cod. pen.
Art. 4 I. 110 del 1975
pen., e due ipotesi di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 con riferimento al porto senza giustificato motivo di una pistola a gas e di un tubo in ferro della lunghezza di 65 cm;
Art. 131 bis cod. pen.
110/1975 e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con le parti civili hanno fatto pervenire una memoria con le proprie conclusioni e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'attuale grado;
art. 131 bis cod. pen
110/1975 e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con le parti civili hanno fatto pervenire una memoria con le proprie conclusioni e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'attuale grado;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIONE GAETANO nato a LEONFORTE il 23/09/1993 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 16 aprile 2024 nei confronti di Gaetano Piccione in relazione ai reati di cui agli artt. 635, commi primo e secondo, 612, comma secondo, cod. pen., e due ipotesi di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 con riferimento al porto senza giustificato motivo di una pistola a gas e di un tubo in ferro della lunghezza di 65 cm;

Rilevato che con il ricorso, in un unico articolato motivo e con la memoria pervenuta il 24 febbraio 2026 si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quanto al mancato riconoscimento del giustificato motivo per il porto della pistola, dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3 dell'art. 4 I. 110/1975 e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con le parti civili hanno fatto pervenire una memoria con le proprie conclusioni e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'attuale grado;

Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale con il riferimento alle modalità di tempo e luogo, al fatto che il ricorrente non ha immediatamente fornito alcuna giustificazione in merito al porto dell'arm, nonché alle uso degli oggetti atti ad offendere per la effettuare la pregressa minaccia e all'adeguatezza ad offendere dello strumento, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, ciò anche facendo corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle medesime censure, ora reiterate;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M