Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11857/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding discretionary sentence increase under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11857/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were manifestly unfounded. The lower court increased the sentence by nine months based on specific violation characteristics and prior discretionary criteria under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court rejected the request for an alternative reading of the law, ruling that the original decision adequately respected the principle of proportionality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation will not examine grievances manifestly unfounded or those seeking an alternative reading of the law, dismissing the appeal as inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestamente infondate potere discrezionale principio di proporzionalità lettura alternativa inammissibilità ricorso proporzionalità della pena adeguamento della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990
e ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.800,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena pari a mesi 9 applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990;
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACI VEZIR nato il 09/02/1969 avverso l'ordinanza del 09/08/2025 del GIP TRIBUNALE di TREVISO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che il GIP del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Vezir Baci di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.800,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena pari a mesi 9 applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990;

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alle caratteristiche delle violazioni e delle condotte e ai criteri già applicati dal giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito ex artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M