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Ordinanza — n. 11855/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming failure to apply probation due to recidivism and proximity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11855/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Luciano Spampinato's appeal against the Second Instance Court's decision to reject probation. The appellant argued the lower court failed to apply Article 20 bis of the Penal Code, but the appellate court correctly cited Article 133 regarding recidivism and the temporal proximity of offenses. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the arguments sought an impermissible alternative reading of the law and were manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 20 bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging the non-application of a substitute penalty is inadmissible if the lower court's reasoning, based on recidivism and the closeness of crimes, is coherent and adequately explains the negative judgment.

Parole chiave

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probation penalty application recidivism criteria temporal proximity of crimes inadmissible appeal Article 20 bis Penal Code Article 133 Penal Code substitute punishment rejection recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 20 bis c.p.
pen., in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 30 gennaio 2025, ha rideterminato la pena e, rigettata la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20 bis cod.
Art. 133 c.p.
pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla marcata recidivanza delle condotte, alla vicinanza temporale dei fatti, nonché al complessivo vissuto dell'imputato, ha fatto corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 20 bis cod. pen
pen., in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 30 gennaio 2025, ha rideterminato la pena e, rigettata la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20 bis cod.
art. 133 cod. pen
pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla marcata recidivanza delle condotte, alla vicinanza temporale dei fatti, nonché al complessivo vissuto dell'imputato, ha fatto corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO LUCIANO nato a CATANIA il 25/09/1977 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, visto l'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 30 gennaio 2025, ha rideterminato la pena e, rigettata la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20 bis cod. pen., ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Luciano Spampinato in relazione ai reati di cui agli artt. 23 I 110/1975, 648 cod. pen., 2, 4 e 7 I 895/1967 e 697 cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla marcata recidivanza delle condotte, alla vicinanza temporale dei fatti, nonché al complessivo vissuto dell'imputato, ha fatto corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha così evidenziato in termini coerenti e adeguati le ragioni sui quali si fonda il giudizio effettuato in termini negativi quanto all'applicazione della sanzione sostitutiva;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M