Cassation Court dismisses Prosecutor's appeal as the Constitutional Court ruling retroactively invalidates the prior minimum sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Bologna court order that retroactively adjusted Salvatore Balsano's sentence following a Constitutional Court ruling. The Prosecutor argued that Article 2, paragraph 4 of the Penal Code prohibits the retroactive application of such illegality declarations. The Court rejected this claim, ruling that the new Constitutional interpretation renders the previous minimum sentence legally flawed regardless of when the crime occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 4 cod. pen.; The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the minimum sentence in Article 73 of the Penal Code applies retroactively, invalidating sentences based on the old minimum even for crimes committed before the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: BALSANO SALVATORE nato a BOLOGNA il 12/11/1954 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;\. Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Salvatore Balsano in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019;
Rilevato che con il ricorso il Procuratore della Repubblica di Bologna denuncia la violazione di legge evidenziando che l'art. 2, comma 4, cod. pen. escluderebbe l'applicazione retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale; Rilevato che il Procuratore generale di questa Corte con requisitoria scritta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che in tal senso ha concluso anche la difesa con la memoria pervenuta il 3 febbraio 2026; Rilevato che le censure sono manifestamente infondate in quanto, come da ultimo evidenziato da questa Corte «a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte relativa al minimo edittale, fissato in anni otto di reclusione piuttosto che in anni sei, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente, anche con riferimento ai fatti commessi in epoca precedente al 30 dicembre 2005 (Sez. 1, n. 20878 del 21/03/2023, Pmt, Rv. 284715 - 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sono manifestamente infondate;
P.Q.M.
Dichiara ina P.Q.M