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Ordinanza — n. 11853/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of alternative measure due to lack of novelty requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11853/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the supervisory tribunal erred by revoking alternative measures based on facts occurring before the measure's application, claiming these lacked the required novelty. The court rejected this, ruling that new information regarding the measure's application and its rationale constituted a *quid novi* that legitimately justified the revocation, thus preventing any alternative reading of the tribunal's decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The revocation of an alternative measure is permissible when new elements, such as the application of a precautionary measure or the commission of a crime, emerge that were unknown to the supervisory judge at the time of the original decision, thereby altering the risk assessment.

Parole chiave

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alternative measures supervisory tribunal novelty requirement revocation of liberty inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale semilibertà messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo
Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua
Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BASCIO DAVIDE nato a NAPOLI il 05/10/1992 avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 4 settembre 2025 e ha quindi revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a Davide Lo Bascio; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto il provvedimento si fonda su elementi (l'applicazione di una misura cautelare e la commissione di un reato nel maggio 2025) che sono precedenti all'applicazione della misura alternativa (provvedimento del 10 luglio 2025 in esecuzione dal 4 agosto 2025) privi del requisito della novità necessario per procedere alla revoca della misura;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla circostanza che l'applicazione della misura e le ragioni per cui questa è stata applicata erano ignote al giudice della sorveglianza che ha applicato la misura alternativa e che tali elementi, significativi in merito alla valutazione in termini di pericolosità del condannato e circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà, costituiscono un quid novi quanto alla delibazione allora effettuata in quanto modificano il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01;

Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701 - 01), ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale conclusione, corretta, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigli estensore Il P side Marco M órTa--; Giu talucia IN