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Ordinanza — n. 11851/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders payment of procedural costs and fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally withdrew the request in the court registry. Although the appellant alleged violations of criminal code articles regarding joint offenses and procedural rules, the withdrawal rendered the legal arguments moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of five hundred euros.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal by the appellant constitutes a cause of inadmissibility, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of request procedural costs criminal procedure code court of cassation voluntary renunciation imposition of fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.
Art. 81, cod. pen.
Art. 99, cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUSCIELLO CARMINE nato a NAPOLI il 14/11/1976 avverso l'ordinanza del 18/07/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Tribunale di Ravenna ha rigettato l'istanza con la quale Carmine Martusciello ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e di sollevare questione di legittimità costituzionale e 5 I 251 del 2005;

Rilevato che in data 10 febbraio in cancelleria è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Frosinone; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M