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Ordinanza — n. 11849/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for disciplinary sanction due to procedural violation and failure to articulate defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11849/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found the disciplinary procedure compliant because the prison director notified the detainee of the right to submit written defenses, satisfying the statutory requirement for hearing notification. Furthermore, the appellant failed to articulate specific reasons for the alleged procedural violation before the surveillance judges, rendering the defense generic and ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4 e 5, d.P.R. 230/2000; The disciplinary procedure is valid if the director informs the detainee of the right to submit written defenses, and the appeal is inadmissible if the appellant fails to articulate specific grounds for the alleged violation before the surveillance judges.

Parole chiave

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disciplinary procedure prison sanctions right of defense inadmissible appeal procedural notification mancanza di disciplina assenza ingiustificata omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4, d.P.R. 230/2000
Panzera", plesso "San Pietro", in data 13 settembre 2023; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R.
Art. 81, comma 5, d.P.R. 230/2000
Panzera", plesso "San Pietro", in data 13 settembre 2023; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIGLITANO ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 16/04/1983 avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto da Antonio Sciglitano avverso l'ordinanza del 13 marzo 2025 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di giorni cinque disposta dal Consiglio di disciplina della Casa Circondariale di Reggio Calabria "G.

Panzera", plesso "San Pietro", in data 13 settembre 2023; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 5, del d.P.R. 230/2000 con riferimento alla mancanza di una preventiva notifica della data di udienza; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come indicato nella contestazione consegnata al detenuto in data 6 settembre 2023 ed evidenziato nel provvedimento impugnato, il direttore ha contestato e contestualmente informato il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe per iscritto o avanti il consiglio di disciplina, che doveva essere tenuto entro dieci giorni, con ciò dando pertanto notizia ai sensi dell'art. 81, comma 4, d.p.r. 230 del 2000 della convocazione;

Rilevato, peraltro, che anche prescindere dalla sussistenza o meno della rilevata violazione del procedimento disciplinare questa deve intendersi comunque sanata in quanto risulta che avanti ai giudici della sorveglianza il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente che il proprio diritto di difesa sarebbe stato violato omettendo, a fronte della violazione disciplinare pacificamente accertata, di evidenziare, anche in questa sede, le ragioni che avrebbe potuto esporre a propria difesa e che non ha avuto la possibilità articolare (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. P.Q.M