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Ordinanza — n. 11847/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn by defendant before the court's final ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11847/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dan Lavinia Nicoleta inadmissible because she had formally renounced the recourse on December 16, 2025. Although the case involved a partial reform of the first-instance judgment regarding specific criminal charges, the defendant's subsequent withdrawal rendered the procedural action void. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines and costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant renounces the recourse before the court issues its final decision, thereby extinguishing the right to contest the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissible recourse partial judgment reform procedural extinction court costs imposition revoca del gratuito patrocinio rinuncia al reddito abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAN LAVINIA NICOLETA (CUI 05EKYP2) nato il 28/06/1993 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40925/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Lavinia Nicoleta Dan (alias Lavinia Nicoleta Iliuta C.U.I. 05EKYP2) ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 493 ter cod. pen. (capo A) e artt. 110, 624 bis cod. pen., rideterminando la pena. Rilevato che, in data 16.12.25, l'imputata ha rinunziato al ricorso con dichiarazione rilasciata al Direttore della Casa Circondariale di Venezia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichi P.Q.MIN C 3 iAR,2O26