Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper fact re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant attempted to challenge the objective element of the crime by re-evaluating factual evidence, which the Court held is exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected by the lower court or if it attempts to re-evaluate factual evidence, a power reserved exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARE SILVIO nato a OTTAVIANO il 26/12/1964 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 38016/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Silvio Cesare ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la sentenza pronunciata in primo grado, assolvendo l'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 326 cod. pen. (capo B) e confermando la condanna per il reato di cui all'art. 615-ter comma 2 nn. 1 e 3, 61 n. 2 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 615 ter comma 2 nn. 1 e 3, 61 n. 2 cod. pen. — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, infatti, che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta quanto alla natura abusiva dell'accesso, mettendo in fila tutti gli elementi che denotavano come l'iniziativa del prevenuto fosse dettata dallo stimolo proveniente da Anita Bejzaku e come non potesse trovare spazio la tesi a discarico secondo la quale la consultazione, avvenuta proprio a seguito della richiesta della predetta, fosse legata ad attività istituzionali in corso che rendessero necessaria, in quel momento, la richiesta di informazioni sul Bejzaku (cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata).
Considerato che il ricorrente non fa che riproporre la medesima tesi già coltivata e motivatamente smentita dalla Corte territoriale, adducendo peraltro elementi di fatto benché, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2Considerato che l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. prevede la necessità che la cancelleria del giudice che ha emesso una sentenza penale nei confronti di un lavoratore dell'amministrazione pubblica ne comunichi il dispositivo a quest'ultima.
P.Q.M