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Ordinanza — n. 11843/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation and infounded argumentation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enrico Mattera inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentencing lacked proper motivation, but the court found the complaint generic and indeterminate under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the court determined the argument was infounded because the lower court's reasoning was logically sound and did not contradict established legal principles under Article 606.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible if the complaint fails to specify the elements of the alleged defect, and an argument is infounded if the lower court's reasoning is logically coherent and does not contradict legal principles.

Parole chiave

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generic lack of motivation inadmissible appeal Criminal Procedure Code logical coherence sentencing motivation indeterminate complaint court costs and fine modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
5 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTERA ENRICO nato a NAPOLI il 06/12/1983 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 37637/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Enrico Mattera ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81, 388 comma 5, 624 e 625 n.

2) cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che tale motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M