Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution for trespassing due to insufficient sentencing reduction argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for trespassing under Article 624-bis of the Penal Code. The appellant argued for a reclassification to simple theft to trigger a non-prosecution clause, but the court found the private dwelling definition correct and the statutory minimum penalty too high for that benefit. Additionally, the request for a suspended sentence was rejected because the defendant no longer met the required age criteria at the time of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The non-prosecution clause for trespassing does not apply when the statutory minimum penalty exceeds the threshold required for the benefit, and the definition of private dwelling includes places used for professional activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA IONUT nato il 17/03/2000 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 36003/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Ionut Toderita ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis comma 3 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione giuridica del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. in quello di furto semplice ai sensi dell'art. 624 cod. pen. con conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
— è manifestamente infondato atteso che la risposta della Corte di appello è corretta, in quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sentenza n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 - 0). Ritenuto che, conseguentemente, deve escludersi l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. ritenuto in sentenza, giacché il minimo edittale è superiore a quello previsto dalla norma citata.
Ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio è inedita in quanto vi era solo un accenno fugace nell'atto di appello, ma solo per una riduzione consequenziale alla prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 sull'aggravante, richiesta non accoglibile stante il divieto di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., di cui il tribunale giustamente aveva tenuto conto. Ritenuto che la censura sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto la pena non avrebbe consentito la concessione del beneficio, giacché, al momento del fatto, l'imputato non era più infraventunenne.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.Mre estensore Il Pr idente Borrelli Frances nanzi DEPO !TATA IN 3 2026 ft Fun; iP141 2,)t,