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Ordinanza — n. 11835/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11835/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Lipari inadmissible, rejecting his claim that the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances. The appellate court had adequately explained its decision by referencing personal and factual indices that precluded favorable treatment, a standard interpretation supported by established case law. Consequently, the court upheld the partial reform of the first-instance conviction and ordered Lipari to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624, 625 n.7 cod. pen.; When rejecting a request for generic mitigating circumstances, the judge need not consider all favorable or unfavorable elements but may limit itself to those deemed decisive or relevant, provided the reasoning is adequate.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of reasoning criminal sentencing inadmissible appeal procedural costs contribuzione alle spese di cura carattere economico di medicamenti deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI FRANCESCO nato a PALERMO il 23/04/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 35937-2025 -Udienza del 11/02/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Lipari ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.56, 624 e 625 n.7 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M