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Ordinanza — n. 11833/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific motivation regarding general mitigating circumstances in criminal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11833/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Plebani, Gotti, Sabbadini, and Miranda inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the denial of general mitigating circumstances. The appellants argued that the appellate court failed to properly evaluate their case, but the court found their grievances generic and disconnected from the specific reasons given in the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected because the appellants did not adequately confront the arguments presented by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals for cassation are inadmissible if they are generic or lack a necessary correlation with the reasons given in the contested decision, as the court need not consider every element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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inadmissible appeals vizio di motivazione circostanze attenuanti specificità del ricorso correlazione con la sentenza giudizio di penale spese processuali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
Angelo Plebani, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 co.2 nn.
art. 110 cod.pen
74/200 (CAPO 2D); art. 110 cod.pen., 10- quarter co.2 D.Igs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PLEBANI ANGELO nato a FORESTO SPARSO il 24/11/1936 GOTTI GIANPAOLO nato a PALOSCO il 19/06/1964 SABBADINI LUCA nato a CALCINATE il 15/03/1981 MIRANDA MONICA nato a MILANO il 02/01/1969 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 35890/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Angelo Plebani, Gianpaoio Gotti, Luca Sabbadini e Monica Miranda ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado nei confronti di:

Angelo Plebani, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 co.2 nn. 1 e 2, 219 L.F. (in concorso con gli altri ricorrenti, CAPO 1); artt. 81 co.2, 110 cod. pen., 5 D.Igs. 74/2000 (CAPO 2C); artt. 81 co.2, 11 0 cod. Pen., 8 D.Igs. 74/200 (CAPO 2D); art. 110 cod.pen., 10- quarter co.2 D.Igs. 74/2000 (CAPO 2E); Gianpaolo Gotti, Luca Sabbadini e Monica Miranda per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 co.2 nn. 1 e 2, 219 L.F. (in concorso con Angelo Plebani, CAPO 1); Ricorso di Angelo Plebani Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). D'altronde sul punto il ricorso è generico.

Considerato, quanto ad una possibile direzione del ricorso verso il giudizio di penale responsabilità (l'esposizione, sul punto, è ambigua), che, oltre a trattarsi di censura generica, essa è altresì inedita siccome non contenuta nell'atto di appello, donde non può essere posta oggi al vaglio di questa Corte. Ricorsi di Gianpaolo Gotti, Luca Sabbadini e Monica Miranda Rilevato che l'unico motivo di ricorso— che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per Gianpaolo Gotti e per Luca Sabbadini; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei doppi benefici di legge per Monica Miranda — è aspecifico perché contiene censure che perseguono una propria direzione critica, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, alle pagg. 26 e 27, ha affrontato, per ciascuno degli imputati, i temi posti e ha fornito congrua motivazione circa le ragioni del diniego.

A questo riguardo va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di 2questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inam P.Q.M