Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant alleged violations regarding the imputability of the accused but failed to provide specific criticism of the lower court's logically correct reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal must be specific and critical of the contested judgment; generic theoretical considerations without concrete criticism of the reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATIFI KHADDOW nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 35849-2025 - Udienza del 11/02/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Khaddouj Latifi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a plurime considerazioni teoriche, senza nessuna portata critica concreta rispetto alla sentenza impugnata. Considerato che l'unico passaggio del ricorso in cui sembra esservi un qualche riferimento più specifico (vedi pag. 2 penultimo capoverso) è completamente fuori fuoco rispetto alla regiudicanda, riferendosi a un motivo di appello sul dolo della ricettazione, reato mai oggetto del processo (peraltro si tratta di motivo non dedotto in appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in P.Q.M