Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claim regarding sentencing increase justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Messina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Messina challenged the Second Instance Court's confirmation of a conviction for crimes under Articles 385, 337, and 495 of the Penal Code, arguing a defect in reasoning regarding the sentencing increase for continued offenses. The court rejected this claim, noting that lower courts correctly applied the rule requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase, which was sufficiently supported by negative indicators of gravity and personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, 337, 495 c.p.; In cases of continued offenses, the court must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime, and the argumentative burden is met if negative indicators regarding the act's gravity and the subject's personality allow verification of proportionality and compliance with Article 81.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 29/01/1999 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;f RG 35828-2025 - Udienza del 11/02/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Giuseppe Messina ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.385 comma 3, 337 e 495 comma 1 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione relativo all'aumento di pena per la continuazione fra reati — è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, assolto con il riferimento ad indicatori negativi riguardanti sia la gravità del fatto che la personalità del soggetto attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il r P.Q.M