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Ordinanza — n. 11825/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls under merit court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11825/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the excessive severity of the sentence. The appellant argued the punishment was disproportionate, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial court under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassazione lacks jurisdiction to review the appropriateness of the sentence imposed by the court of first instance, as sentencing discretion remains within the exclusive authority of the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion inadmissible appeal criminal procedure proportionality principle court of cassation proporzionalità della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIROCCALE SCIARON nata TARANTO il 31/08/1987 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;• RG 35819/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Sciaron Sciroccale ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n.

7) cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio— non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.M