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Ordinanza — n. 11822/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual allegations under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant criticized the lower court's evaluation of evidence but failed to specify which elements of proof were flawed, violating procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify specific factual elements for the court's review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific factual allegations procedural code violation court costs and fine bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione relativo alla valutazione degli elementi di prova — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANESCU CRISTI nato a FIRENZE il 27/04/2004 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 35783-2025 - Udienza del 11/02/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Cristi Stanescu ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione relativo alla valutazione degli elementi di prova — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (limitandosi a mere considerazioni generiche), non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inamm P.Q.M