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Ordinanza — n. 11821/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted aggravated burglary due to inadmissible grounds and lack of logical critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding procedural renewal and factual responsibility. The court found the appellant failed to provide a reasoned critique of the appellate judgment, merely reiterating grievances without addressing the specific legal errors alleged. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and fines, while civil defense expenses were not refunded due to procedural delays and lack of substantive activity.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must demonstrate a specific legal error or logical flaw in the lower court's decision; mere repetition of grievances without argumentation renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal attempted burglary lack of reasoned critique reformatio in peius civil defense costs procedural renewal factual responsibility documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
la memoria depositata dal difensore di detta parte civile non è tempestiva, per il mancato rispetto di quindici giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen.;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
la memoria depositata dal difensore di detta parte civile non è tempestiva, per il mancato rispetto di quindici giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
268823) e reiterino le doglienze rivolte al giudice di appello, senza svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRPAN DANIEL nato il 16/01/1999 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 35771/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Daniel Krpan ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che denunziano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (primo motivo); e violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (secondo motivo) — sono inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268823) e reiterino le doglienze rivolte al giudice di appello, senza svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, in particolare, che il primo motivo di ricorso si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per accertare l'autenticità della documentazione prodotta dalla difesa per provare che, il giorno del fatto, l'imputato si trovava in Serbia, ma manca di considerare che la conclusione sul punto della Corte di appello non era che i documenti prodotti fossero falsi, ma che non si riferissero all'imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), il che renderebbe superflua l'invocata rinnovazione.

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha giustificato, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni per cui ha ritenuto che il fatto fosse riconducibile all'imputato e questi non fa altro che contestare questa ricostruzione in fatto, senza tuttavia che il ricorso riesca ad evidenziare vizi logici o in diritto della decisione avversata; tale decisione fonda sul riconoscimento certo dell'imputato, prima in fotografia e poi in dibattimento alla presenza del ricorrente, quindi per visione diretta, ed è basato sul grado di affidabilità riconosciuto al soggetto chiamato al riconoscimento, che la parte contesta opponendo, a quella razionalmente motivata della Corte territoriale, una propria lettura degli atti processuali che non può trovare spazio in questa sede.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella 2discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata).

Considerato, a quest'ultimo riguardo, che il ricorrente - quando assume la contraddittorietà della motivazione - pare non aver colto la ragione per cui la Corte di appello, pur rilevando un errore del Tribunale, non ha modificato la pena, modifica impedita dal divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Considerato che, al contrario, l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile perché:

1) la memoria depositata dal difensore di detta parte civile non è tempestiva, per il mancato rispetto di quindici giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen.;

2) il difensore della parte civile non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a poche, laconiche conclusioni. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M Dichiara inammissibile il r P.Q.M