Cassation court dismisses appeals against partial reform of criminal judgment for fraud and theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Fusco and Liotino inadmissible, upholding the appellate court's partial reform of the first-instance judgment. The appellants argued for acquittal on fraud and theft charges and challenged witness credibility, but the court found their arguments lacked novelty or constituted mere factual complaints. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the specific requirements for admissibility in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reiterate arguments already examined by the lower court without providing new specific grounds or if they consist solely of factual complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIOTINO ALESSANDRO nato a BARI il 28/06/1986 FUSCO FRANCA nato a NAPOLI il 24/11/1983 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 35607-2025 - Udienza del 11/02/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Franca Fusco e Alessandro Liotino ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di insolvenza fraudolenta, furto aggravato e minacce, dichiarando prescritti i reati ascritti alla Fusco (al Liotino è stata riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale), ma confermando, anche per la Fusco, la sentenza di primo grado quanto agli effetti civili.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta — è manifestamente infondato atteso che si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si vedano, sul punto, pp.7-9 della sentenza impugnata), rendendo ragione degli indicatori della preordinazione dell'inadempimento e delle manovre successive, coerenti con l'ideazione iniziale, tese a dissimulare la persistenza della volontà di non adempiere all'ingente debito accumulato.
Il motivo difetta pertanto dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, limitandosi a reiterare critiche già esaminate senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di furto aggravato — è manifestamente infondato giacché si sostanzia in un vago tentativo di smentire il ragionamento deduttivo correttamente svolto dalla Corte di merito, secondo cui la condotta complessiva degli imputati e la coeva sparizione di due preziosi oggetti dall'interno dell'appartamento conducessero proprio agli imputati quali autori del fatto.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'attendibilità della persona offesa e parte civile Di Monte, nonché del teste Priolo — non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva ai sensi dell'art.99 comma 4 cod. pen.— non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 2Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MIl consigliere estensore Il Pnefdénte Paola Borri Franc Cananzi F Dtpos7,\TA t4‘1 3 2026 g 3