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Ordinanza — n. 11772/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely due to strict statutory deadlines not suspended by court holidays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11772/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging a criminal judgment. The appellant argued for a suspension of the time limit during the court's annual leave period, but the court rejected this claim. The decision rests on the principle that procedural deadlines imposed on parties are not suspended by judicial leave, resulting in the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 742/1969; Art. 16 d.l. n. 132/2014: Procedural deadlines imposed on parties are not suspended during judicial leave periods.

Parole chiave

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procedural deadlines judicial leave suspension criminal appeal statutory time limits inadmissible appeal court holidays fine imposition deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 742 del 1969
Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento).
d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, art. 16
n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo
(Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:Marini Antonio nato a TREVISO il 25/02/1941avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TrevisoUdita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso di Marini Antonio corrisponde ad atto di appello riqualificato in ricorsoper cassazione quale unica impugnazione consentita, stante la condanna alla solapena dell'ammenda. Esso è tardivo atteso che a fronte di sentenza del 26.6.2023e depositata il 30.8,2023 nel quadro dei 90 giorni previsti che scadevano il24.9.2023, il termine per impugnare scadeva il 9.11.2023.

Si consideri infattiche i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti asospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento). (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv. 270586 -01). Tanto a fronte di un primo atto di appello del 11.11.2023 non firmatodigitalmente (come si indica nell'atto di appello nuovamente depositato dallaparte interessata del 27.11.2023) e di tale secondo atto di appello del27.11.2023.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorsoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11772/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17061/2025ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 26425/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:Marini Antonio nato a TREVISO il 25/02/1941avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di TrevisoUdita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso di Marini Antonio corrisponde ad atto di appello riqualificato in ricorsoper cassazione quale unica impugnazione consentita, stante la condanna alla solapena dell'ammenda.

Esso è tardivo atteso che a fronte di sentenza del 26.6.2023e depositata il 30.8,2023 nel quadro dei 90 giorni previsti che scadevano il24.9.2023, il termine per impugnare scadeva il 9.11.2023. Si consideri infattiche i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti asospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30giorni. (In motivazione la S.C.

Corte ha precisato che i termini processualisoggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti delprocedimento). (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'arcangelo, Rv. 270586 -01). Tanto a fronte di un primo atto di appello del 11.11.2023 non firmatodigitalmente (come si indica nell'atto di appello nuovamente depositato dallaparte interessata del 27.11.2023) e di tale secondo atto di appello del27.11.2023.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI