Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-applicable 40-day appearance term for 2021 appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Chersoni Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the 40-day appearance term was violated, but the court noted the appeal was filed in 2021 when the old 20-day rule applied. The court ruled the new 40-day provision only applies to appeals filed after July 1, 2024, thus rejecting the procedural defect claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, cod. proc. pen.; The 40-day appearance term for appeals applies only to appeals filed on or after July 1, 2024, and does not validate appeals filed under the previous 20-day regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso proposto da:Chersoni Antonio nato a SAN FELICE A CANCELLO il 01/04/1955avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso di Chersoni Antonio, condannato in ordine ai reati ex art. 2 del Dlgs.74/2000 è inammissibile. Egualmente inammissibile stante il rito qui seguito, è larichiesta di trattazione orale.Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge per il mancatorispetto del termine a comparire di 40 giorni va osservato che l'atto di appello èstato proposto il 30.9.2021 e il corrispondente decreto di fissazione di udienza èstato adottato nel rispetto, dei termini all'epoca imposti, di 20 giorni.
Come notola disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34,comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez. U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01). Peraltro a fronte di conclusioni del P.G. nonrisulta sollevata nel primo atto successivo alla ritenuta nullità, a regimeintermedio.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorsoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11770/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17055/2025ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 26152/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:Chersoni Antonio nato a SAN FELICE A CANCELLO il 01/04/1955avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso di Chersoni Antonio, condannato in ordine ai reati ex art. 2 del Dlgs.74/2000 è inammissibile.
Egualmente inammissibile stante il rito qui seguito, è larichiesta di trattazione orale.Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge per il mancatorispetto del termine a comparire di 40 giorni va osservato che l'atto di appello èstato proposto il 30.9.2021 e il corrispondente decreto di fissazione di udienza èstato adottato nel rispetto, dei termini all'epoca imposti, di 20 giorni. Come notola disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34,comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez.
U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01). Peraltro a fronte di conclusioni del P.G. nonrisulta sollevata nel primo atto successivo alla ritenuta nullità, a regimeintermedio.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI