Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being merit-based and lacking sufficient allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeals filed by Casali and associates inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's finding that a building inspection occurred and that an illegally constructed portion was deemed legitimate under an urban planning concession. The court rejected these arguments because they merely re-evaluated the merits of the case, which is not reviewable at this stage, and failed to provide adequate allegations required by the principle of self-sufficiency of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Appeals that merely re-evaluate the merits of the contested decision or lack sufficient allegations are inadmissible as they violate the principle of self-sufficiency of the appeal.
Parole chiave
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ORDINANZAsui ricorsi proposti da:Casali Claudio nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13/12/1964Sama Gabriella nato a CESENA il 12/05/1966Russo Maria nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 05/01/1936Casali Sante nato a CESENATICO il 20/04/1936Casali Floriana nato a RIMINI il 20/11/1970avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di Riminidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;I ricorsi, seguiti da memoria, di Casali Claudio, Sante, Sama Gabriella, RussoMaria, Casali Floriana, condannati in ordine al reato ex art. 75 DPR 380/01 sonoinammissibili.Riguardo ai motivi proposti, con cui si contesta la tesi di inesistenza del collaudoche sarebbe stato invece effettuato e sarebbe stato produttivo di effetti, e siafferma la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia,essi sono da una parte solo rivalutativi del merito, non sindacabile in questasede, dall'altra privi di adeguate allegazioni in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11769/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daANTONELLA DI STASI - Presidente - Ord. n. sez. 17026/2025ALESSIO SCARCELLA CC - 28/11/2025GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - R.G.N. 25225/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsui ricorsi proposti da:Casali Claudio nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13/12/1964Sama Gabriella nato a CESENA il 12/05/1966Russo Maria nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 05/01/1936Casali Sante nato a CESENATICO il 20/04/1936Casali Floriana nato a RIMINI il 20/11/1970avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di Riminidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;I ricorsi, seguiti da memoria, di Casali Claudio, Sante, Sama Gabriella, RussoMaria, Casali Floriana, condannati in ordine al reato ex art. 75 DPR 380/01 sonoinammissibili.Riguardo ai motivi proposti, con cui si contesta la tesi di inesistenza del collaudoche sarebbe stato invece effettuato e sarebbe stato produttivo di effetti, e siafferma la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia,essi sono da una parte solo rivalutativi del merito, non sindacabile in questasede, dall'altra privi di adeguate allegazioni in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione dei ricorsi.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASIP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI