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Ordinanza — n. 11741/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects in the appellate act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Omekannaya Collings inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Bologna Court of Appeal judgment convicting him for crimes under Articles 337-582 of the Penal Code. The court rejected the appeal without examining the merits, ruling that the procedural defect regarding the appeal act's admissibility was already established by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate act itself is defective or if the appeal was not lodged within the prescribed time limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect appellate act court costs criminal procedure riscossione di pene pecuniarie concussione azione di contestazione della graduatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEKANNAYA COLLINGS (CUI 053S0W8) nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 37974/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, al di là dei profili relativi alla tempestività del ricorso, inammissibile il motivo relativo alla ammissibilità dell'atto di appello per le ragioni già espresse dalla Corte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ‘Th 1 7 4 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2873/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 37974/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

OMEKANNAYA COLLINGS (CUI 053S0W8) nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 37974/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, al di là dei profili relativi alla tempestività del ricorso, inammissibile il motivo relativo alla ammissibilità dell'atto di appello per le ragioni già espresse dalla Corte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M