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Ordinanza — n. 11739/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and procedurally precluded regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances and alternative measures under Article 73 of the Criminal Code. The court rejected these claims because the arguments were either repetitive of lower court findings or failed to be specifically raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances procedural preclusion appellate review standards Criminal Code Article 73 inadmissible appeal motivi di cassazione condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative";
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSBAHI NASIM nato a BOLOGNA il 16/12/1998 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28768/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative";

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quello relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, e, quanto ai restanti motivi, perché preclusi non essendo stati dedotti specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

é 739 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2755/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28768/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSBAHI NASIM nato a BOLOGNA il 16/12/1998 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28768/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative"; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quello relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, e, quanto ai restanti motivi, perché preclusi non essendo stati dedotti specificamente in appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M