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Ordinanza — n. 11738/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11738/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11738/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAFOUS ADEL nato il 07/09/1985 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;o R.G. n. 28749/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO • Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena inflitto per continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11738/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28749/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO • Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena inflitto per continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio modificazione delle conclusioni ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAFOUS ADEL nato il 07/09/1985 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;o R.G. n. 28749/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO • Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena inflitto per continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1173E REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2752/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28749/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAFOUS ADEL nato il 07/09/1985 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;o R.G. n. 28749/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO • Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena inflitto per continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M