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Ordinanza — n. 11736/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds not sufficiently motivated against lower court sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Nadine Ayoub's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Appellate Court of Bologna's conviction for crimes under Articles 337-635 of the Penal Code, arguing that generic mitigating circumstances were not recognized. The Court rejected this claim because the appeal merely repeated arguments already evaluated by the lower judges and lacked specific engagement with the original sentencing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the judges of the merits and is objectively generic with respect to the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances repetition of censure Italian criminal procedure Corte di Cassazione sentencing review ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Artt. 337-635 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADINE AYOUB nato il 07/09/1997 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28721/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1736 W.21.REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2749/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28721/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguenteORDINANZA sul ricorso proposto da:

NADINE AYOUB nato il 07/09/1997 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28721/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M