Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11734/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11734/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mazreku Arber inadmissible. The appellant challenged the sentencing under Article 73 of the 1990 Anti-Money Laundering Decree, arguing for reduced penalties and generic mitigating circumstances. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already evaluated by the lower court and lacked specific engagement with the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court censure to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentencing review money laundering repetitive censure imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28651/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZREKU ARBER nato il 15/02/2000 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28651/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 734 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2743/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28651/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZREKU ARBER nato il 15/02/2000 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28651/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M