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Ordinanza — n. 11733/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability and sentencing guidelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11733/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Victor Burlacu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction under specific criminal codes, arguing for a different factual reconstruction and the application of a specific sentencing provision. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already addressed by the trial judges and lacked concrete engagement with the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability inadmissible appeal generic arguments repetitive censure court costs sentencing guidelines factual reconstruction imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Artt. 337-582 cod. pen.
Artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURLACU VICTOR nato il 28/02/1997 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28633/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt.. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337- 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità di cui agli artt. 337- 582 cod. pen. e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 11733 -26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2741/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28633/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURLACU VICTOR nato il 28/02/1997 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28633/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt.. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337- 582 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità di cui agli artt. 337- 582 cod. pen. e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M