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Ordinanza — n. 11731/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pinto Michele against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a different evaluation of evidence and recognition of a specific legal fact under Article 73 of the 1990 Code of Criminal Procedure. The court rejected these grounds because they merely reproduced existing criticisms and were too generic to engage with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court findings to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic appeal grounds repetitive censure Article 73 criminal code Italian Supreme Court imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28607/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a TARANTO il 24/06/1967 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28607/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1173 i- REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2738/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28607/2025 DEBORA TRI PICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a TARANTO il 24/06/1967 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28607/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M