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Ordinanza — n. 11730/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for new grounds not connected to original appeal reasons under criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11730/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Khelifi Jamel, challenged a conviction for a crime under Article 73 of the 1990 Decree-Law 309 by submitting new grounds that the lower court failed to address. The court rejected these new arguments because they were not connected to the original grounds of the appeal, rendering them procedurally inadmissible from the outset.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: New grounds of appeal must be connected to those originally raised; failure to establish this connection renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
new grounds of appeal connection requirement procedural inadmissibility criminal procedure code appeal review limits motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28591/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI JAMEL nato il 03/03/1989 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28591/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata risposta da parte della Corte sui motivi nuovi di impugnazione proposti; Ritenuto il motivo inammissibile, attesa la inammissibilità originaria dei motivi nuovi di appello per essere questi non connessi con quelli oggetto dell'atto di impugnazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 11/30-26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2732/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28591/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

KHELIFI JAMEL nato il 03/03/1989 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28591/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata risposta da parte della Corte sui motivi nuovi di impugnazione proposti; Ritenuto il motivo inammissibile, attesa la inammissibilità originaria dei motivi nuovi di appello per essere questi non connessi con quelli oggetto dell'atto di impugnazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M