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Ordinanza — n. 11728/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11728/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime defined in Article 316 ter of the Penal Code, arguing issues regarding fault, evidence evaluation, and non-punishability. The court rejected these arguments because they merely reproduced censure already adequately assessed by the lower court and were objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals that are merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance or are objectively generic regarding the motivation of the appealed judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Article 316 ter procedural costs sanzioni pecuniarie restituzione dei sussidi statali indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 316 ter cod. pen
28584/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.), la memoria;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKOVIC SAFET nato il 02/10/1966 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28584/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla sospensione condizionale della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1728 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2730/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28584/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKOVIC SAFET nato il 02/10/1966 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28584/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.), la memoria;

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla sospensione condizionale della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M