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Ordinanza — n. 11726/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for false accusation of a private prosecution crime requiring mandatory police investigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible as manifestly unfounded. The appellant, Simona Severina, challenged a conviction for the crime of calunnia (false accusation) regarding a private prosecution offense. The court ruled that falsely accusing someone of such a crime constitutes calunnia whenever verifying the lack of prosecution grounds necessitates initiating criminal proceedings and conducting specific investigations.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; The false accusation of a crime subject to private prosecution constitutes the crime of calunnia whenever the verification of the lack of prosecution grounds requires the initiation of criminal proceedings and the conduct of specific investigations.

Parole chiave

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calunnia false accusation private prosecution crimes procedibility verification mandatory police investigation inadmissible appeal accollo delle spese procedurali ricorso per cassazione denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
28550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod.
art. 368 cod. pen
28550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALA SIMONA SEVERINA nato a BERGAMO il 19/10/1969 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di cassazione chiarito che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario comunque l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; 1726 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2724/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28550/2025 DEBORA TRI PICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

SALA SIMONA SEVERINA nato a BERGAMO il 19/10/1969 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di cassazione chiarito che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario comunque l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P.Q.MP.Q.M