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Ordinanza — n. 11725/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-punishability due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without examining the merits of the non-punishability claim. The appellant, Fathalli Sofien, argued for exemption from punishment based on the particular triviality of the offense but failed to provide any specific factual details. The court rejected this generic argument, ruling that the appeal must be dismissed and the appellant ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal claiming non-punishability due to particular triviality is inadmissible if the appellant fails to deduce specific facts supporting the claim, as a generic argument without factual basis does not justify further examination.

Parole chiave

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non-punishability claim particular triviality inadmissible appeal lack of specific facts generic argument rejection imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHALLI SOFIEN (CUI 049WNVT) nato il 21/03/1990 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28535/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1725 REPUBBLICA ITALIANA « LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2723/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28535/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

FATHALLI SOFIEN (CUI 049WNVT) nato il 21/03/1990 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28535/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M