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Ordinanza — n. 11724/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11724/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding liability, intent, and evidence evaluation, but the Court found the arguments merely repetitive of censure already adequately assessed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the submissions were objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection repetitive censure dismissal evidence evaluation review intent dolo assessment court costs and fine Italian Supreme Court procedure fatture impagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
28532/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);
art. 385 cod. pen
28532/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOGHEU FRANCK OLIVIER nato il 16/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;é R.G. n. 28532/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 11724 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2722/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28532/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOGHEU FRANCK OLIVIER nato il 16/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;é R.G. n. 28532/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M