Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11723/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11723/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding criminal liability, intent, and evidence evaluation, but the Court found these arguments merely repetitive of the lower court's already assessed censure. Consequently, the appeal was rejected because it was objectively generic and failed to meaningfully confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 316 ter cod. pen.; Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds repetitive censure review evidence evaluation standard Italian Supreme Court procedure restituzione dei sussidi statali risarcimento per errore giudiziario condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 316 ter cod. pen.
28524/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod.
art. 316 ter cod. pen
28524/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEODORANI FABIO nato a RIMINI il 29/12/1988 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;1. R.G. n. 28524/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 723 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2720/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28524/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEODORANI FABIO nato a RIMINI il 29/12/1988 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;1.

R.G. n. 28524/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M