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Ordinanza — n. 11722/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible under procedural law and precluded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Maski Hamza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the request for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure because the grounds were not permitted by law, and dismissed the added request for confiscation as precluded since it was not connected to the original appeal. Consequently, the lower court's conviction for the offense under Article 73 of the Drug Trafficking Law remains in effect.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2 bis c.p.p.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; requests outside these provisions or unrelated to the original appeal are inadmissible and precluded.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural preclusion drug trafficking conviction confiscation request Cassazione ordinanza confisca di valori patrimoniali confisca dei beni condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 et seq. cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art.
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis .
art. 129 c.p
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASKI HAMZA nato il 01/03/1999 avverso la sentenza del 17/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;t R.G. n. 28516/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen., e, quanto al secondo, perché precluso, non essendo connesso con il motivo oggetto del ricorso originario;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1722 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2717/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28516/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASKI HAMZA nato il 01/03/1999 avverso la sentenza del 17/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;t R.G. n. 28516/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen., e, quanto al secondo, perché precluso, non essendo connesso con il motivo oggetto del ricorso originario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M